La Cassazione, con sentenza n. 9091 del 01.04.2021, ha sostenuto che, in caso di presentazione della dichiarazione IVA oltre i novanta giorni, pertanto omessa ex DPR 322/98, “il credito d’imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi d’imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario”.
I giudici, sorprendentemente, hanno radicalmente sovvertito gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, tra tutti quello delle Sezioni Unite, sentenza n 17757 dell’ 8 settembre 2016 , con cui si era stabilito che, anche in caso di dichiarazione omessa, i crediti Iva, o inerenti ad imposte sui redditi, potevano essere tranquillamente riportati a nuovo ed utilizzati purché il contribuente riesca a dimostrarne l’esistenza contabile e, in tema di imposta sul valore aggiunto, il rispetto del termine previsto dalla norma per usufruire della detrazione.
A questo punto, nell’attesa di un’eventuale nuovo intervento delle Sezioni Unite, è auspicabile un urgente intervento del legislatore.