CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD

Con interrogazione parlamentare 5-05717 del 104.04.2021 è stato chiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze se “il Governo intenda chiarire se le attività istituzionali svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, posto che tale interpretazione consentirebbe di concedere un importante ristoro al settore sportivo dilettantistico, duramente provato da questo anno di emergenza sanitaria, e visto che, in caso di diversa interpretazione sarebbe fortemente limitata l’entità del contributo “.

L’Onorevole interrogante fa presente che, a favore della ipotesi di poter ricomprendere anche i ricavi delle attività istituzionali nel computo dei ricavi su cui fondare l’accesso al contributo, ci sarebbe la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E/2020 in materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Al riguardo l’Amministrazione Finanziaria specifica quanto segue:

– premesso che  l’art 1 del DL 41/2021 ( decreto “Sostegni”), in analogia alle precedenti disposizioni (art. 25 DL 34/2020 e art. 1 DL 137/2020), al fine di sostenere i soggetti titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto;

– letta la relazione illustrativa al decreto de quo in cui viene chiarito che tra i soggetti  beneficiari del contributo possono rientrare, alle condizioni previste dalla norma, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Conseguentemente, anche gli enti non commerciali possono ricevere il beneficio in questione limitatamente, però, alle sole attività commerciali eventualmente svolte, rimanendo quindi esclusa l’attività istituzionale dagli stessi esercitata;

– visto il paragrafo 2.5 della CM 22/E/2020 per cui, al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, gli enti non commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES, vale a dire senza considerare tutti quei proventi non conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, compresi quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR (cd “corrispettivi specifici”).

– considerato che quanto al punto che precede risulta applicabile anche alle società sportive dilettantistiche le quali, pur essendo sempre qualificabili quali enti commerciali ex art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, possono fruire, ai fini IRES, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, della previsione di de-commercializzazione ex art. 148, comma 3, del TUIR;

a) quanto previsto per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda non risulta estendibile, sic et simpliciter, ai fini della erogazione del contributo de quo, atteso che il comma 4 dell’articolo 28 del DL 34/2020 prevede espressamente l’ammissibilità al credito d’imposta in relazione anche agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

b) Ai fini dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, devono fare riferimento ai soli ricavi connessi all’attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES.