Con sentenza n. 566 del 19.04.2021 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto conferma, come già sostenuto da precedente autorevole dottrina e giurispudenza di merito (CTP Reggio Emilia, sentenza n. 274/2014 e CTR L’Aquila, sentenza n. 256/2015 ) che i sodalizi in regime 398, al fine della determinazione del plafond di € 400.000, non devono considerare le fatture emesse ma non ancora incassate.
Il c.d principio di “cassa allargato” venne introdotto dall’Amministrazione Finanziaria con proprio decreto del 18.05.1995 e dalla stessa recentemente richiamato nella CM 18/E/2018.
E proprio per l’assenza di una specifica disposizione normativa i giudicanti, da sempre, hanno ritenuto che, per il calcolo della predetta soglia (€ 400.000), non sono proventi quelle somme relative a fatture emesse nel corso dell’esercizio ma non ancora riscosse.
A titolo esemplificativo: fatturato/corrispettivi incassato/i al 20.12.2019 € 380.000. Fattura emessa al 28.12.2019 per € 30.000 riscossa nel corso del 2020.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato il concetto di “cassa allargato”, si verifica un superamento del limite consentito per usufruire dei benefici della L 398/91, tesi che, per quanto predetto, è stata ritenuta dai magistrati tributari decisamente arbitraria in quanto “non desumibile neanche indirettamente dal tenore della norma di cui alla legge n. 398/1991”.