Con ordinanza n. 2339 del 02.02.2021 la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica degli atti impositivi eseguita tramite posta senza l’intervento di un ufficiale giudiziario deve intendersi eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale.
La Cassazione ha evidenziato che, per la fattispecie, in giurisprudenza (Cassazione sentenze n. 8293/2018, 12083/2016, 17598/2010) è ormai principio consolidato applicare le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).
Il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica e pertanto non vi è alcuna necessità di notificare al destinatario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione di avvenuto deposito (cd “CAD”).