La Cassazione, con sentenza n. 11405 del 30 aprile 2021, ha sancito che deve ritenersi legittimo l’avviso di accertamento emesso prima del termine concesso al contribuente dall’Ufficio per rispondere ad un proprio questionario.
In origine la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza aveva annullato l’atto impositivo perché emesso prima che fosse decorso il termine previsto dall’art 32 del DPR 633/72.
Dopodiché la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, era stata riformata dalla Commissione Tributaria del Veneto in quanto, a dire dei secondi Giudici, la predetta norma, vale a dire permettere ai contribuenti di rispondere a inviti/questionari inviati dall’Amministrazione Finanziaria, è una mera facoltà la cui omissione non significa la nullità di un avviso di accertamento notificato.
Dello stesso avviso anche gli ermellini per cui “…trattandosi di potere discrezionale l’Amministrazione finanziaria abbia, sempre, il potere discrezionale di ritirare ovvero modificare l’ordine impartito e che il mancato e compiuto rispetto dell’ordine procedimentale fissato a carico dell’Amministrazione non venga a inficiare di nullità l’atto impositivo egualmente emesso…”