Con nota n. 7180 del 28.05.2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerata l’assenza di una specifica previsione normativa, su sollecitazione di alcuni Enti e del Centro di servizio per il volontariato (CSV), ha confermato l’obbligo di vidimazione del registro dei volontari non occasionali previsto dall’art 17 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS).
L’onere, pur non essendo espressamente previsto dal CTS, si rende necessario in quanto la norma istitutiva (decreto del Ministro dell’Industria 14 febbraio 1992) è ancora in vigore.
Pertanto, al fine di garantire la veridicità del documento e prevenire un’alterazione dei contenuti, il libro dei volontari non occasionali, prima dell’uso, dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina e successivamente bollato da parte dell’autorità che ne attesterà il numero complessivo.