Pochi giorni fa è stata fornita, dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una risposta alla FAQ n. 1 de “LO SPORT IN ZONA BIANCA” presentata sul tema della obbligatorietà o meno del GREEN PASS per gestori, collaboratori sportivi, tecnici e dipendenti di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, ecc., limitatamente alle attività al chiuso svolte all’interno di strutture per cui è richiesta la certificazione verde.
Come noto, l’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87,ha precisato che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ad una serie di servizi e attività tra i quali sono ricompresi piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
Questa, invece, la risposta fornita dal Dipartimento dello Sport: “in riferimento al suo quesito, ovvero la necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n° 52 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso”.
A quanto pare “sembrerebbe che”:
– il termine “accesso” di cui al citato articolo 3 sia talmente generalizzato da far riferimento a tutte le persone (tanto terzi, sportivi, tesserati, clienti e altri che accedono nella struttura, quanto a istruttori, tecnici, sportivi, e personale interno della struttura stessa). Conseguentemente scatterebbe l’obbligo del green pass.
– il termine “utilizzatori dei servizi e attività”, di cui alla predetta FAQ, lascerebbe invece intendere l’esenzione dell’obbligo del green pass per istruttori, tecnici, sportivi, personale interno, ecc.!
Conclusione:
La risposta del Dipartimento dello Sport fa si pendere l’ago della bilancia in favore dell’esenzione dall’obbligo in questione per istruttori, tecnici, sportivi, personale interno, ecc , ma in realtà in maniera probabilmente non troppo decisiva, viste le nette tendenze, nel nostro Paese, ad un utilizzo del green pass sempre più esteso. In assenza di precisazioni da parte del Legislatore, al momento, è prudente tenersi tenore letterale del DL 52/2021.
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