Pubblicato in G.U. il D.L. 127 del 21 Settembre 2021, provvedimento entrato in vigore dal 22.09.2021 ma i cui effetti pratici si verificheranno dal 15.10.2021 e sino al termine dello stato di emergenza, data, ad oggi, fissata al 31 dicembre 2021.
Premesso che i punti più oscuri saranno chiariti con appositi interventi (circolari, faq ecc), la certificazione verde sarà obbligatoria per tutti coloro i quali svolgono attività lavorativa in ambito giudiziario, pubblico e privato.
Specificatamente in riferimento a quest’ultimo si evidenzia che:
– i lavoratori (artigiani, collaboratori, volontari non retribuiti ecc), ad eccezione di chi è esente dalla campagna vaccinale sulla base di una dichiarazione del proprio medico curante, che accedono ad un luogo di lavoro devono possedere ed esibire il proprio green pass in corso di validità;
– i datori di lavoro, tenuti a verificare la validità del green pass tramite l’app “VerificaC19”, entro il 15.10.21, devono individuare le modalità operative con le quali intendono effettuare il predetto controllo di chi opera, a qualsiasi titolo, nei loro luoghi di lavoro;
– i datori di lavoro, entro il 15.10.2021, devono formalmente nominare l’addetto, o gli addetti, al controllo dei “green pass” di coloro che, per attività lavorative, accedono ai luoghi di lavoro. L’incarico deve essere sottoscritto per accettazione;
– i lavoratori che sono sprovvisti di green pass valido sono considerati assenti ingiustificati, non hanno diritto ad emolumenti, ma non sono soggetti a sanzioni disciplinari
– Sanzioni:
1) al lavoratore che elude i controlli ed accede al luogo di lavoro senza green pass valido è irrogata la sanzione da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1500 euro
2) al datore di lavoro che non definisce le modalità con cui verificare la validità e/o non nomina gli incaricati al controllo dei green pass è sanzionato da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1000 euro.
PRIVACY E GDPR. La sola lettura del green pass e la sua certificazione di validità o meno per tramite l’ app “VerificaC19” non implica violazione della privacy. NB. Eventuali registrazioni delle scadenze comportano, nel rispetto del Dlgs 196/2003, l’obbligo del rilascio dell’informativa e l’acquisizione del relativo consenso.