L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 629 del 28.09.2021, ha confermato che gli aiuti economici straordinari erogati da un ente locale a quelle attività economiche, con sede operativa nel territorio comunale, che hanno subito la chiusura/sospensione per effetto delle misure emergenziali poste in essere per contrastare la diffusione epidemiologica:
– non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
– non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto .
Nel caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria trattasi di Comune che ha intenzione di erogare, nei limiti e con le modalità previste dall’art 54 del DL 34/2020, sovvenzioni una tantum a favore di esercenti il commercio al dettaglio non alimentare, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, servizi di ristorazione, alla persona, agenzie di viaggio, gestori di palestre e centri sportivi.