Con RM n. 58 del 29.09.2021 l’Agenzia delle Entrate, per quei contribuenti che si sono avvalsi dell’esonero da versamento del saldo irap 2019 ex art 24 del DL 34/2020, ha confermato l’obbligo di compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020.
Tanto al fine di consentire l’annotazione degli aiuti di Stato e/o de minimis, fruibili ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di cui al DM n. 1152017, nel dedicato Registro nazionale.
La risoluzione, ribadendo quanto già indicato nella CM n. 25/2020 in tema di compilazione dell’apposito rigo IS201, evidenzia che l’omessa indicazione dei dati nella suddetta sezione è sanabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa e pagamento di una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. E’ possibile usufruire del cd ravvedimento operoso ex art 8 del Dlgs 471/97, versando una sanzione ridotta, somma che può variare da 1/9 ad 1/5 a seconda della data in cui avviene la regolarizzazione.