ESONERO SALDO IRAP 2019

ESONERO SALDO IRAP 2019

Con RM n. 58 del 29.09.2021 l’Agenzia delle Entrate, per quei contribuenti che si sono avvalsi dell’esonero da versamento del saldo irap 2019 ex art 24 del DL 34/2020,  ha confermato l’obbligo di compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020.

Tanto al fine di consentire l’annotazione degli aiuti di Stato e/o de minimis, fruibili ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di cui al DM n. 1152017, nel dedicato Registro nazionale.

La risoluzione, ribadendo quanto già indicato nella CM n. 25/2020 in tema di compilazione dell’apposito rigo IS201, evidenzia che l’omessa indicazione dei dati nella suddetta sezione è sanabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa e pagamento di una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. E’ possibile usufruire del cd ravvedimento operoso ex art 8 del Dlgs 471/97, versando una sanzione ridotta, somma che può variare da 1/9 ad 1/5 a seconda della data in cui avviene la regolarizzazione.