Con ordinanza n. 25452 del 21.09.2021 la Cassazione, a differenza delle opposte sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, ha sancito che l’estinzione di un’associazione non riconosciuta impedisce all’Amministrazione Finanziaria di esperire l’azione accertatrice direttamente nei confronti dell’Ente e pertanto, in quanto soggetto non più esistente, di notificare allo stesso l’avviso di accertamento.
In tema di scioglimento di un’associazione non riconosciuta si ricorda che l’estinzione, non applicandosi il procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute, ha effetti immediati.
Tuttavia la sopravvenuta cancellazione di un ente non riconosciuto ovviamente non impedisce ai creditori di far valere i loro diritti nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, in particolare modo verso l’ultimo legale rappresentante.