OMIOSSIONE MODELLO EAS VIOLAZIONE FORMALE

OMIOSSIONE MODELLO EAS VIOLAZIONE FORMALE

L’associazione sportiva dilettantistica che non ha inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello EAS, istanza attraverso cui il legale rappresentante dell’ente comunica i requisiti per usufruire delle disposizioni ex artt 90 della L. 289/2002 e 148 del Tuir, non perde i benefici fiscali.

Quanto precede è stato sancito dalla CTP di Reggio Emilia con la sentenza 227/1/2021 attraverso cui il collegio giudicante ha, del caso, rilevato  una violazione meramente formale che non incide sulla determinazione, né della base imponibile, né dell’imposta, senza pertanto provocare alcun danno erariale e senza peraltro, in alcun modo, arrecare pregiudizio all’azione accertatrice degli organi di controllo.