
La Corte di Giustizia Ue, con Sentenza del 21.10.2021 relativa alla causa C-373/19, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione Iva per le prestazioni di insegnamento del nuoto.
Per i giudici comunitari, nonostante l’insegnamento del nuoto “presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico” è comunque un insegnamento specialistico che “ non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Pertanto le lezioni di nuoto con finalità meramente sportive, non rientrando nella nozione di insegnamento scolastico o universitario ex articolo 132, paragrafo 1, lettere i)-j), della Direttiva n. 2006/112/CE, devono essere escluse dall’esenzione IVA.
Sarà inoltre necessario riconsiderare la passata prassi amministrativa per cui è stato espressamente riconosciuto il beneficio dell’esenzione Iva per le prestazioni rese dalle scuole di sci e di tennis.
Quanto precede dovrebbe dunque portare ad un adeguamento dell’attuale dettato normativo previsto dall’articolo 10, n. 20 del DPR 633/72, disposizione che prevede l’esenzione per le prestazioni didattiche “di ogni genere” rese da istituti o scuole riconosciuti o da Onlus.