BONUS SANIFICAZIONE AL 100%

BONUS SANIFICAZIONE AL 100%

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori, comprese le spese da somministrazione di tamponi per Covid-19, agevolazione riconosciuta dall’articolo 32 del DL 73/2021 in relazione alle predette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, può essere usufruito integralmente rispetto a quanto richiesto nella relativa istanza.

L’Amministrazione Finanziaria, con provvedimento n. 309145 del 10.11.2021, ha infatti determinato al 100% l’effettiva percentuale di fruizione del beneficio in quanto le risorse stanziate originariamente sono risultate sufficienti rispetto alle richieste che i soggetti interessati hanno presentato, sussistendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, entro lo scorso 4 novembre.

I contribuenti possono visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, come evidenziato al punto 5 del provvedimento n. 191910 emanato dall’AdE in data 15.07.2021, che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’atto con cui viene definito l’ammontare massimo del credito utilizzabile  (100%), quindi dall’ 11.11.2021.

Con la Risoluzione n. 64 dell’ 11.11.2021 l’Agenzia Entrate  ha istituito, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del predetto bonus, il codice tributo 6951 – “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73” – da indicare nella sezione “Erario” del mod F24. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre evidenziato “2021”.