L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 774 del 10.11.2021, ha chiarito che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa vigente (Articolo 119 DL 34/2020), nell’ipotesi in cui gli interventi agevolabili, del caso sostituzione impianto di climatizzazione e contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico, riguardino l’intera struttura sportiva e non solo la parte di edificio adibita a spogliatoio, il contribuente può fruire del cd Superbonus limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica del/i locale/i spogliatoi, con conseguente “onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte dell’edificio adibito a spogliatoio da quelle riferite all’intervento realizzato sulla restante parte dell’edificio medesimo.
In alternativa, dovrà essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.