CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Con Provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità ed i termini per presentare la richiesta del contributo a fondo perduto, c.d. perequativo, ex articolo 1, commi da 16 a 27, del DL 73/2021 (decreto “Sostegni-bis).

E’ stato altresì approvato il modello con le relative istruzioni, nonché pubblicata una  specifica guida.

L’istanza, da inviare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, può essere presentata dal 29.11.2021 al 28.12.2021

Per accedere al beneficio è essenziale:

– che la partita Iva risulti attiva alla data del 26.05.2021;

– entro il 30.09.2021 aver  presentato il  modello Unico riferito al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;

– aver rilevato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al  30%.

L’ammontare del contributo è determinato applicando le sotto indicate  percentuali  alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31.12.2019 ed il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31.12.2020, importo che deve essere diminuito degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate:

– 30% se ricavi/compensi 2019 inferiori o pari a 100.000 euro;

– 20% se ricavi/compensi 2019 fra 100.000 e 400.000 euro;

– 15% se ricavi/compensi 2019 fra 400.000 e 1.000.000 di euro;

– 10% se ricavi/compensi 2019 fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;

– 5% se ricavi/compensi 2019  fra 5.000.000 e10.000.000 di euro. Si evidenzia infine che, qualora l’ammontare complessivo dei contributi giàottenuti dall’Agenzia delle Entrate sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo perequativo spettante sarebbe pari a zero.