Il DL 172/2021, in vigore dal 27.11.2021,
prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19,
in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass
rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:
a) l’avvenuta vaccinazione
anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da
COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute;
c-bis)
l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Il green pass “rafforzato” viene
richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o
arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include
anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido
o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei
criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo
al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona
gialla, richiedono il possesso del green pass.
In
particolare, per quanto attiene le attività sportive, il DL 172 interviene nei seguenti punti:
- Art. 4, comma 2: l’introduzione della necessità di
certificazione verde per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività
all’aperto, entra in vigore dal 06.12.2021;
- Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti
possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b),
c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai
sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca,
entra in vigore dal 29.11.2021;
- Art. 6, comma 1: in zona bianca, dal 06.12.2021 al
15.01.2022, la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste
limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione
verde di tipo a), b) e c-bis).
Pertanto,
l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti
modifiche:
- In base all’art. 4, comma 2, dal 06.12.2021 sarà
necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere
agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori
delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi
dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
- In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre
sarà consentito:
- – presenza di pubblico alle competizioni sportive
riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le
capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero
all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);
- in zona arancione per i soli
possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
- – apertura degli impianti sciistici nel rispetto della
disciplina della zona bianca;
- – possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e
competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18
del DPCM 2 marzo 2021;
- – possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso
(palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- – possibilità di svolgere attività sportive di contatto
all’aperto;
- – possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.
Sempre in
zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive
riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto
della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al
60%).
In
base all’art. 6, comma 1 del DL 172, dal 06.12.2021 al 15.01.2022, la
presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori
della certificazione verde “rafforzata”.