L’Agenzia delle Entrate, con CM 17/E del 03.12.2021, ha fornito chiarimenti in merito alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 5%, ex articolo 2, comma 1, DL n. 130/2021.
Il predetto documento di prassi precisa che, dal 01.10.2021 al 31.12.2021, accedono al beneficio gli impieghi di gas metano riconducibili agli usi “civili e industriali”, a cui fa riferimento l’articolo 26 del Dlgs n. 504/1995 (Testo unico delle accise).
Il comma 3 del prefato articolo 26 precisa che “sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”
L’ Amministrazione Finanziaria precisa che l’aliquota del 5% è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.