Visto l’articolo 11- sexiesdecies del DL 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021, si ricorda che è ancora possibile ottemperare all’obbligo di comunicare l’erogazione di contributi pubblici, eccedenti di € 10.000, previsto entro il 30 giugno di ogni anno, entro il 31.12.2021.
Sono interessati all’adempimento, ove intrattengano rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, anche le associazioni (riconosciute e non), ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.lgs286/1998.
Per ENC e realtà costituite sotto forma di società di capitali rientranti tra le cd micro imprese (art 2435 bis Codice Civile) le informazioni inerenti l’avvenuto incasso, nell’anno 2020, delle predette somme deve avvenire tramite pubblicazione sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
La problematica potrebbe riguardare particolarmente i soggetti non classificabili tra le micro imprese che hanno già depositato il fascicolo del bilancio 2020, compresa la nota integrativa, documento su cui non risulta assolto l’obbligo informativo di cui ci si occupa.
In tal caso sarebbe opportuno chiarire se sarà sufficiente sanare l’omissione tramite pubblicazione sul proprio sito internet o se sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito.