In sede di conversione al DL 146/2021, c.d “Decreto fiscale”, norma in vigore dal 21.12.2021, è stato introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.), tramite SMS o posta elettronica, l’avvio di attività con lavoratori autonomi occasionali.
Quanto precede riguarda dunque quei rapporti di lavoro occasionali sorti successivamente al 21.12.2021.
Le modalità di trasmissione dei dati sono quelle già previste per i lavoratori a chiamata/intermittenti regolamentate dall’articolo.15, comma 3, del D.lgs. n.81/2015.
Si evidenzia che le varie sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) stanno predisponendo specifici indirizzi di posta elettronica per le relative comunicazioni. In tale periodo transitorio è consigliato adempiere all’obbligo, già in vigore, tramite invio di PEC.
Si ricorda infatti che, in caso di violazione, il committente è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.