Con nota n. 29, emessa in data 11.01.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di arginare forme elusive di utilizzo, ha fornito istruzioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali, novella introdotta dall’art. 13 del DL 146/2021 (cd decreto “Fiscale”).
In sintesi:
– Per le collaborazioni occasionali iniziate dal 21.12.2021 e già concluse e, indipendentemente dal momento di inizio, per quelle ancora in essere all’11.01.2022, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, è possibile adempiere alla prescrizione entro il 18.01.2022.
– Per le collaborazioni occasionali decorrenti dal 12.01.2022, la comunicazione deve avvenire nei termini ordinari, ossia prima dell’avvio dell’attività.
Modalità di comunicazione. Da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente mediante SMS o posta elettronica.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. allegato).
Contenuto della comunicazione. Le minime indicazioni da riportare, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa sono:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
– Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Restano esclusi dalla disciplina, oltre a tutti quei rapporti di natura subordinata:
– le collaborazioni coordinate e continuative;
– i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, conv. da L. n. 96/2017 (Libretto famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
– Tutte le attività autonome esercitate con partita IVA Iva;
– i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, c. 1, lett. l), del Tuir.
Sanzioni. In caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in relazione ad ogni collaboratore occasionale per cui è stata omessa, o ritardata, la comunicazione.