L. 398/91 ANCORA APPLICABILE ALLA GENERALITA’ DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

L. 398/91 ANCORA APPLICABILE ALLA GENERALITA’ DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Nel corso del Videoforum del 25.01.2022 organizzato da Italia Oggi l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema inerente l’applicabilità della L. 398/91 in correlazione all’operatività della normativa fiscale  del Codice del Terzo Settore (CTS).

L’art 89, comma 1 lett. c), del dlgs 117/2017 stabilisce infatti che agli Enti del Terzo Settore (ETS) il predetto regime di favore non si applica in quanto fattispecie  inclusa nel Titolo X del CTS la cui efficacia è tuttavia condizionataall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e,  a seguito richiesta del  Ministero del Lavoro, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Ipotizzando dunque che la suddetta richiesta sia presentata nel corso del 2022 ed il nulla osta della UE venga rilasciato nel medesimo anno le relative disposizioni  saranno operative dal 01.01.2023.

Pertanto, almeno per l’anno 2022, l’ambito soggettivo di applicazione della  L. 398/91 resta invariato. Successivamente, considerato quanto precede, tale regime di favore non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche  che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS, ma nemmeno, a prescindere dall’iscrizione o meno nel RUNTS, per le culturali, le  pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.