NOVITA’ DAL DECRETO MILLEPROROGHE

NOVITA’ DAL DECRETO MILLEPROROGHE

In data 24.02.2021 è stato  definitivamente approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del DL 228/2021(decreto Milleproroghe). Di seguito si evidenziano alcune delle novità che possono interessare anche il mondo dello sport dilettantistico e la generalità degli enti associativi:

a) Erogazioni pubbliche. Prorogato al 31.07.2022  il termine per l’applicabilità delle sanzioni, previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche incassate nell’anno 2021.

Si ricorda, come già evidenziato in precedenti nl, che la suddetta norma prevede che imprese ed associazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichino, in bilancio, o sul  proprio sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Per l’anno 2022 il termine ultimo per rispettare l’adempimento suddetto resta fissato al 01.01.2023.

b) Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 possono non applicarsi gli obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitali in tema di protezione del capitale sociale.

Con il comma1-ter del DL “Milleproroghe” è dunque estesa la possibilità di sospendere le perdite civilistiche per cui il termine quinquennale di “copertura” viene ora differito al 2026.

c) Riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020, 21 febbraio 2020 per quei contribuenti residenti nella cd zona rossa, sia intervenuta la decadenza dal beneficio.

La nuova istanza è ammessa se presentata nel periodo intercorrente dal 01.01.2022 al 30.04.2022.

d) Modificato l’art. 60, c. 7-bis del DL 104/2020 in materia di differimento degli ammortamenti. La novella prevede ora che “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l’applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all’esercizio successivo a quello di cui al primo periodo“.

Questo significa che, indipendentemente dal comportamento contabile adottato nell’esercizio precedente  (2020), per il 2021 sarà possibile sospendere il calcolo degli ammortamenti.