In considerazione dell’obbligo di comunicazione ex art 13 DL 146/2021, a integrazione delle FAQ pubblicate lo scorso 27 gennaio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite nota n. 1828 del 28.02.2022, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti.
Per quanto riguarda gli enti associativi si segnalano le seguenti risposte:
Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. Da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto l’obbligo di
comunicazione introdotto dalla L. n.
215/2021, di conversione del D.L. n.
146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare
forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo
interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta
all’art. 2222 c.c.–
riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione
dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1
lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota
prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori
di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa,
essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in
ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso
concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane
fermo ogni potere di accertamento.
È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?
Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.