IMPIANTI SPORTIVI: QUANDO L’ ALIQUOTA IVA AL 10%?

IMPIANTI SPORTIVI: QUANDO L’ ALIQUOTA IVA AL 10%?

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione secondaria, tra cui rientrano i cd “impianti sportivi di quartiere”, per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9999 del 29.03.2022), è sufficiente, al fine di poter usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%, che l’impianto sportivo sia realizzato in un luogo tale da poterne consentire l’uso alla comunità territoriale.

Pertanto, come peraltro già specificato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 157/2001, la fattispecie non deve essere solo limitata a quelle zone suddivise in quartieri, ma può riguardare anche quei piccoli centri abitati posti al di fuori delle più estese fasce urbane.

Secondo i giudici di legittimità il termine “quartiere” “va interpretato in senso logico evolutivo, tenendo quindi conto della attuale realtà urbanistica; pertanto le opere di urbanizzazione secondaria devono essere qualificate di quartiere non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione e ciò al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri”.

Nel caso esaminato, pur in presenza di un’opera di urbanizzazione secondaria, l’agevolazione non è stata riconosciuta in quanto,“in forza anche di ragioni orografiche”, l’impianto è ubicato in un luogo in cui la “fruizione è del tutto priva di collegamento servente e prevalente nei confronti di una determinata collettività di consociati intesa come comunità che insiste e agisce, ai fini dell’utilizzo dell’impianto, prevalentemente e ordinariamente all’interno di un territorio.