RIMBORSO AL LAVORATORE PER SPESA TAMPONE ANTIGENICO

RIMBORSO AL LAVORATORE PER SPESA TAMPONE ANTIGENICO

Con risposta all’interpello n. 160 del 30.03.2022, l’Agenzia delle Entrate ha indicato il corretto trattamento in merito al rimborso per le spese del tampone antigenico anticipate dal lavoratore.

Trattandosi di un costo sostenuto dal dipendente nell’esclusivo interesse del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile Irpef.

Il datore deve acquisire la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente, il quale, di conseguenza, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR.

Il soggetto che riceve il rimborso della spesa sostenuta per il tampone e che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

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