L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 247 del 06.05.2022, ha ribadito il corretto comportamento da adottare in caso di rottura/malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server RT.
L’Amministrazione Finanziaria conferma che, affinché il contribuente possa motivare eventuali inadempimenti, provocati da eventi che hanno impedito la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, l’apparecchio va posto nello stato di “Fuori Servizio” (vedi specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 28.10.2016).
Inoltre, ferme restando le generali previsioni in materia, prima fra tutte la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato, vien precisato che la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione/ritrasmissione dei dati dei corrispettivi, relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, tramite l’apposita procedura di emergenza, ovvero la certificazione con strumenti alternativi (ad es. fatture).
L’invio può tuttavia avvenire su base volontaria avvalendosi della suddetta procedura di emergenza.
Il rispetto di tali prescrizioni e la corretta liquidazione dell’imposta portano ad evitare le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis; 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997.
Riguardo all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, il registratore telematico, o il server Rt in tilt, non sia stato posto “Fuori Servizio” e abbia memorizzato e/o trasmesso dati incompleti o comunque non veritieri, l’AdE precisa che la sanzione applicabile è sempre quella dell’articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs n. 471/1997 (€ 100,00 per ciascuna trasmissione).