Il DL 50/2022 (decreto “Aiuti”) prevede una indennità una tantum, pari ad € 200,00, per:
Articolo 31 – Lavoratori dipendenti di cui all’art 1, comma 121, della L. 234/2021 e che abbiano usufruito, nei primi quattro mesi dell’anno 2022, dell’esonero contributivo di cui al sopra richiamato comma. L’indennità verrà automaticamente corrisposta dal datore in corrispondenza della mensilità di luglio 2022 ma è necessario che il lavoratore presenti apposita dichiarazione tramite cui attestare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, del DL 50/2022.
Articolo 32 – Pensionati, residenti in Italia e titolari di uno o più trattamenti, “a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione” decorrenti entro il 30.06.2022 e con reddito personale imponibile Irpef non superiore ad € 35.000.
L’indennità verrà corrisposta d’ufficio dall’Inps con la mensilità di luglio 2022
Il bonus potrà inoltre essere richiesto, previa presentazione di apposita istanza, anche:
– dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e a condizione che tali soggetti non percepiscano trattamenti pensionistici, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che il reddito, derivante dal suddetto rapporto non superi, per l’anno 2021, i 35.000 euro.
– dai lavoratori che, nel 2021, sono stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport);
– dai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
– dai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 202,1 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
– dai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 Codice Civile. Per la fattispecie deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata, – dai lavoratori autonomi/professionisti, titolari di partita Iva che non usufruiscono delle indennità di cui ai predetti articoli 31 e 32 e che hanno percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore all’importo che verrà determinato con apposito decreto, provvedimento che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.