Il 16.06.2022 scade il termine per versare la prima rata dell’IMU riferita all’anno d’imposta 2022.
Per gli enti non commerciali, ex articolo 1, comma 763, della L. 160/2019, il pagamento può avvenire in tre rate con le seguenti modalità:
– le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU dovuta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16.06 ed il 16.12 dell’anno di riferimento;
– l’ultima, a conguaglio, va versata entro il 16.06 dell’anno successivo a quello di riferimento applicando le aliquote deliberate dal Comune.
Si ricorda che sono esenti da IMU quegli immobili, posseduti da ENC, destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana.
In caso di immobili utilizzati per attività “mista” l’esenzione va applicata alla sola porzione di fabbricato destinata all’attività non commerciale.
Nell’impossibilità ad effettuare la suddetta individuazione l’esenzione da IMU è calcolata in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile con le modalità individuate dal DM 200/2012.
Per fruire dell’esenzione l’ente è tenuto a presentare, entro il 30.06 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni”, apposita dichiarazione da trasmettere esclusivamente in via telematica al Comune competente.
Attenzione: Come definitivamente statuito da recenti sentenze di legittimità, a rettifica della Risoluzione n. 4/DF/2013, l’esenzione NON opera nel caso in cui un enc conceda in comodato gratuito ad altro enc l’immobile per condurre una delle predette attività.