Considerata la proroga disposta dall’art. 35, del DL 73/2022 (cd. decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22.06.2022, dell’obbligo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di annotazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA), l’Agenzia delle Entrate, in data 22.06.2022, ha emanato un apposito provvedimento con cui viene differito, al 30.11.2022, il termine per la presentazione del modello di Autodichiarazione Aiuti di stato.
Si ricorda che l’obbligo coinvolge tutti quegli operatori economici, tra cui gli enti no profit titolari di partita Iva, destinatari delle misure di aiuto ex articolo 1, comma 13, DL 41/2021, disposizione richiamata dall’articolo 1 del DM 11 dicembre 2021.
Restano esonerati coloro che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per aver usufruito di determinati precedenti benefici e per i quali l’adempimento era già richiesto. A titolo esemplificativo chi ha giovato del fondo perduto perequativo (Articolo 1, commi da 16 a 27, DL 73/2021) o del credito d’imposta sanificazione e acquisto dpi (Articolo 125 DL 34/2020). Si ricorda infine che l’autodichiarazione “Aiuti Covid-19” deve essere altresì compilata per quei contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport ex articolo 3 del DL 137/2020 (cd decreto “Ristori”) o dall’articolo 10 del DL 73/2021 (cd decreto “Sostegni bis”), fattispecie per cui occorre barrare una delle due caselle presenti alla Sezione II del quadro “A” del modello.