Dal 01.07.2022 entrano in vigore le nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “nuovo esterometro”).
Restano escluse quelle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica trasmessa via Sistema di Interscambio (SdI). A titolo esemplificativo: si ricevono fatture elettroniche via SDI da San Marino, Stato che, per i propri contribuenti, ha previsto un obbligo quasi generalizzato di emettere fatture elettroniche tramite SDI.
Inoltre, per effetto del DL 73/2022 (cd decreto “Semplificazioni”), l’esclusione è stata estesa, purché di singolo importo non superiore a 5.000 euro, anche alle operazioni di acquisto di beni e/o servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale (ad esempio: le prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, di noleggio di beni, di trasporto all’estero, l’acquisto di carburante all’estero).
Pertanto, dal 01.07.2022:
Acquisti di beni da paesi extra UE documentati da bolletta doganale. Nessun adempimento richiesto.
Servizi ricevuti da paesi UE/extra UE. Se il prestatore non residente rilascia una fattura non elettronica relativa ad una operazione imponibile in Italia (ad esempio invio ad una asd di file contenenti immagini di alcune sedute di allenamento) il committente emette fattura in formato XML con codice “TD17” (Integrazione fattura passiva o autofattura per i servizi intraUe o extra Ue), documento che sostituisce il vecchio esterometro.
Acquisti di beni da paesi UE. Se il fornitore UE non ha emesso fattura elettronica tramite SdI il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo “TD18” (Integrazione fattura intracomunitaria di acquisto di beni) da trasmettere al Sistema di Interscambio, documento che sostituisce il vecchio esterometro.
Operazioni attive verso Paesi UE/extra UE. Il fornitore/prestatore italiano emette fattura attiva nei confronti del soggetto non stabilito in Italia con codice “TD01” (Fattura attiva verso non residente) ed indicando nel campo “codice destinatario” “XXXXXXX”. Il documento sostituisce il vecchio esterometro.
Termini di trasmissione allo SdI:
– fatture attive (codice “TD01”). Entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o, in caso di fatturazione differita, entro il giorno 15 del mese successivo;
– fatture passive (codici “TD17” e “TD18”). Entro il giorno 15 del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Contribuenti forfettari
Dal 01.07.2022 l’obbligo della fatturazione elettronica scatta anche per quei soggetti forfettari con ricavi dell’anno precedente (2021) > 25.000.
I forfettari sotto soglia possono dunque continuare ad emettere fatture cartacee, ma saranno comunque tenuti a rispettare la novella normativa riguardante il nuovo esterometro.
In un webinar organizzato da Confindustria l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato che, sul tema esterometro, a breve, provvederà a pubblicare dei chiarimenti ufficiali.