
Con la L. 130 del 31 agosto 2022, vigente dal 16.09.2022, sono state apportate modifiche al processo tributario alcune delle quali, in estrema sintesi, sono di seguito evidenziate:
– le due Commissioni, Tributaria Provinciale e Tributaria Regionale, vengono rispettivamente ridefinite in Corte di Giustizia Tributaria di 1° e di 2° grado;
– presso la Cassazione è istituita una Sezione Civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria;
– le controversie entro il limite di € 3.000 di valore sono attribuite al giudice monocratico;
– viene introdotta la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale in presenza di specifici presupposti;
– sono apportate delle modifiche all’art. 47 del D.lgs. 546/92 in merito alla sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto impugnato;
– la sospensione della riscossione provvisoria in pendenza di giudizio viene concessa senza garanzia per i contribuenti con punteggio ISA non inferiore a 9 negli ultimi 3 periodi;
– l’amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice, tenuto a fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo nel caso in cui manchi la prova della sua fondatezza o quest’ultima risulti contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive della pretesa impositiva ed irrogazione delle sanzioni.