L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 398976 del 25.10.2022, ha approvato il nuovo modello di “Autodichiarazione aiuti di Stato” con conseguente aggiornamento delle relative istruzioni e specifiche tecniche. La scadenza per l’invio resta fissata al 30.11.2022.
Nel frontespizio è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente di non compilare il successivo quadro “A” e, conseguentemente, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La nuova casella “ES” interessa quei soggetti per cui l’ammontare complessivo degli aiuti elencati al quadro “A”, ricevuti nel periodo 01.03.2020 – 30.06.2022, non supera i seguenti limiti massimi di cui alla Sez. 3.1 del Quadro temporaneo:
– 800.000 (ottocentomila/00) euro fino al 27.01.2021;
– 1.800.000 (unmilioneottocentomila/00) euro dal 28/01/2021;
e non intendono utilizzare le maggiori soglie di cui alla Sez. 3.12.
Al punto 1.3 del predetto Provv.to viene precisato che la compilazione semplificata è facoltativa e pertanto sarà scelta del contribuente se inviare comunque l’istanza con le modalità originariamente previste, ossia esponendo gli aiuti ricevuti nel quadro “A”.
La semplificazione non interessa gli aiuti IMU elencati nel precitato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi, ove ne ricorra la fattispecie, devono essere compilati.
NB. In caso venga barrata la casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro “RS” relativo ai modelli UNICO/2022.
Attenzione. Ove il modello Unico fosse già stato trasmesso senza aver compilato i righi “RS401” e “RS402” l’opzione per la compilazione semplificata dell’autodichiarazione obbliga all’invio di un modello redditi 2022 correttivo.