CODICE DEL TERZO SETTORE: VIDIMAZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI

CODICE DEL TERZO SETTORE: VIDIMAZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI

Il comma 2 dell’art 18 del Codice del Terzo Settore (CTS – D.lgs 117/2017) prevede che i volontari non occasionali siano iscritti in un apposito registro che, “prima di essere messo in uso sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero di fogli che lo compongono”.

Considerata la richiesta di chiarimenti formulata da un comune del padovano circa la legittimazione dei segretari comunali all’esercizio dell’attività di vidimazione del registro dei volontari, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nella definizione di pubblico ufficiale rientra a pieno diritto anche la figura del segretario comunale.