L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 593 del 19.12.2022, evidenzia che rientrano tra i destinatari delle erogazioni liberali, deducili dal reddito o detraibili dall’imposta del donante, quei consorzi che hanno assunto la veste di impresa sociale senza scopo di lucro.
L’agevolazione, prevista dall’art 83 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), si applica ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore ovvero a tutti gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
A tal proposito l’Amministrazione Finanziaria ricorda che, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del D.lgs 112/2017 (Revisione della disciplina in tema di impresa sociale), possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi:
– quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile;
– quelli che esercitano, in via stabile e principale, un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per quanto precede possono pertanto possono assumere la qualifica di impresa sociale anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie.