L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1 del 13.01.2023, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla definizione degli avvisi bonari di cui all’art. 1 c. 153 della L. 197/2022 (Legge di bilancio):
1) Per gli avvisi bonari già notificati e che rientrano nella definizione agevolata non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’ente impositore. Pertanto, in caso di ricezione di un avviso bonario definibile, resta in capo al contribuente l’onere di liquidare la sanzione, del caso ridotta dal 10% al 3%;
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (art. 15-ter del DPR 602/73), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
2) Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica, ma la definizione agevolata si applica anche qualora il contribuente, entro lo stesso termine, presenti i chiarimenti e l’Agenzia delle Entrate notifichi successivamente l’avviso bonario rettificato.
3) Gli avvisi bonari relativi ad annualità precedenti al 2019, per i quali al 1° gennaio 2023 sia ancora in corso il pagamento rateale, sono ammessi alla definizione agevolata non rilevando, in tal caso, il periodo d’imposta a cui si riferiscono. Tuttavia il beneficio riguarda esclusivamente le rate in scadenza dopo il 1 Gennaio 2023, verificandosi pertanto la mera riduzione della sanzione sulle rate non scadute;
4) Il c. 159 dell’art. 1 della L. 197/2022 modifica la disciplina contenuta nell’art. 3-bis c. 1 del D.Lgs. 462/97, con la conseguenza che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente potrà sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;
5) Il beneficio del pagamento in 20 rate, da ora possibile anche per debiti inferiori a 5.000,00 euro, si applica anche ai piani rateali in corso al 1° gennaio 2023.