In linea generale, ai sensi dell’art 38 del Codice Civile, nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, bensì all’effettiva attività svolta in nome e per conto dell’associazione stessa.
Tuttavia la Cassazione, con sentenze n. 8525/2022 – 1328/2000 – 1602/2019, ha sancito che, in campo tributario, si presume che il legale rappresentante “abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione”.
Quanto sopra è stato confermato da una nuova recentissima ordinanza (n. 1793 del 20.01.2023) per cui il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, sottoscrittore dei modelli dichiarativi, è responsabile per i debiti tributari, senza necessità, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di dimostrare la sua concreta ingerenza nella gestione dell’ente.