RIMBORSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LAVORATORI AUTONOMI

RIMBORSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LAVORATORI AUTONOMI

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 191 del 06.02.2023, ha chiarito quanto segue:

– ai fini della tassazione dei redditi, il ”rimborso”, corrisposto su espressa richiesta, al volontario lavoratore autonomo (aderente ad una delle organizzazioni iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile), a fronte del ”mancato guadagno giornaliero”, costituisce per espressa previsione normativa ”lucro cessante” ed è, pertanto, soggetto ad imposizione in capo al percipiente.

– Tenuto conto che il volontario lavoratore autonomo di protezione civile mette a disposizione le proprie capacità gratuitamente e senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà, detta attività non costituisce esercizio di attività professionale, anche se prestata nell’ambito delle proprie competenze. Ne consegue che la percezione di tale ”rimborso” da parte del lavoratore autonomo non comporta obblighi di fatturazione.