SUPERBONUS PER ONLUS, ODV E APS

SUPERBONUS PER ONLUS, ODV E APS

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 3/E del 08.02.2023, ha chiarito che Onlus, Odv e Aps possono considerare l’agevolata modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al cd superbonus anche qualora l’attività di servizi sociosanitari e assistenziali sia svolta attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto.

Ciò nel presupposto che gli enti non commerciali sopra citati svolgano l’attività di prestazioni richieste dalla norma e che il concedente detenga l’immobile, oggetto di affitto d’azienda,  in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
L’Amministrazione Finanziaria puntualizza inoltre che non è necessario che l’azienda, o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto accordo, un’attività di servizi sociosanitari e assistenziali, attività che può essere pertanto avviata anche successivamente.