L’articolo 56 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare con Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Organizzazioni di Volontariato (OdV), entrambe iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), delle convenzioni finalizzate allo svolgimento, a favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale.
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2904 pubblicata il 03.03.2023, ha specificato che il suddetto termine di sei mesi deve essere computato considerando anche il periodo di iscrizione nei previgenti registri istituiti dalla L. 266/91 e dalla L. 383/2000
Il Ministero sottolinea che l’inequivoco principio di continuità consente di attivare le relative convenzioni anche nei confronti di quelle APS e OdV per cui risulta ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nello stesso.
Al contrario la continuità non potrà essere fatta valere per la precedente iscrizione nell’anagrafe delle Onlus.