L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 292 dell’11.04.2023, ha chiarito che la realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici non può essere compresa tra le opere di urbanizzazione soggette a IVA con aliquota ridotta del 10%.
L’Amministrazione Finanziaria evidenzia infatti che, pur configurandosi la realizzazione ex novo di un’opera edilizia, nella fattispecie l’intervento è finalizzato a garantire il collegamento tra i parcheggi ed il punto di accesso alla stazione di risalita senza attraversamento della sede stradale, non configurandosi pertanto la realizzazione di un’opera in funzione di un centro abitato o al servizio di un tessuto urbano.