CONCILIAZIONE AGEVOLATA

CONCILIAZIONE AGEVOLATA

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9 del 19.04.2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, concessa dalla L 197/2022, art. 1. commi da 206 a 2012, di conciliazione giudiziale agevolata.

Premesso che, con DL 34/2023, il legislatore ha posticipato il termine, entro cui formalizzare l’accordo dal 30.06.2023 al 30.09.2023, con il suddetto documento di prassi l’Amministrazione Finanziaria rileva quanto segue:

– è sufficiente che al 15.02.2023 sia stato notificato il ricorso, non essendo rilevante che, a tale data, sia anche già avvenuto il deposito dell’atto, fattispecie che comunque deve rispettare i termini di legge;

– fatto salvo il rispetto della scadenza ora fissata al 30.09.2023, rientrano anche le proposte conciliative effettuate dal contribuente prima del 01.01.2023;

– se si tratta di liti del valore sino a 50.000 euro,in riferimento alle quali il ricorso è stato notificato entro il 15.02.2023, rimane la possibilità di stipulare la conciliazione agevolata ma occorre depositare il ricorso;

– la conciliazione agevolata non è ammessa se al 15.02.2023 erano pendenti i termini per presentare l’appello.