In riferimento alla gestione di un tratto della pista ciclopedonale di proprietà di un Comune, l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 433 del 19.09.2023, ha nuovamente chiarito che il contributo versato da un Ente Locale, al verificarsi di determinate condizioni, costituisce il corrispettivo di una vera e propria prestazione di servizi da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria.
L’Amministrazione Finanziaria richiama la CM 34/2013, documento di prassi con cui sono stati delineati i principi generali utili alla corretta qualificazione, ai fini IVA, delle somme di denaro che la Pubblica Amministrazione eroga a terzi: ”in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto”.
Viene inoltre evidenziata l’ininfluenza del pubblico interesse dell’infrastruttura: “il fatto che l’attività di cui trattasi consista nell’esercizio di funzioni conferite e regolamentate dalla legge, per uno scopo di interesse generale, è irrilevante per valutare se tale attività costituisca prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso” (Risposta n. 316/2022)