La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 26368 del 12.09.2023, ha ribadito che le somme erogate in favore delle A.S.D. per sponsorizzazioni non possono essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza quando:
– è rispettato il limite quantitativo di spesa pari ad € 200.000 annui;
– la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
– è posta in essere un’effettiva/specifica attività promozionale.
Le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, pur essendo “assistite” da una presunzione legale assoluta, devono comunque essere documentate al fine di dimostrarne la loro effettività.