Con l’articolo 67, comma 1, del DL 18/2020 (cd “Cura Italia”), causa emergenza epidemiologica, il legislatore ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, ecc.
Secondo una tesi “allargata” l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che, per quelle annualità ancora accertabili alla data di entrate in vigore del DL 18/2020, al termine di decadenza “ordinario” debbano essere sempre aggiunti 85 giorni, ossia il periodo di tempo corrispondente alla suddetta sospensione intervenuta tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Pertanto, a titolo esemplificativo, l’accertamento del periodo d’imposta 2017 scadrebbe il 26.03.2024 anziché il 31.12.2023. Parere contrario è stato espresso recentemente dai giudici di merito (C.G.T 1° Torino, sentenza 890/6/22 del 21.11.2022 – C.G.T 1° Latina, sentenza 974/3/23 del 25.10.2023 – C.G.T 1° Prato, sentenza 87/2/23 del 31.10.2023) per i quali, in estrema sintesi, l’Amministrazione Finanziaria non può pretendere di usufruire di una proroga per quelle annualità non interessate ad alcun evento straordinario.