L’Inps, con messaggio n. 4182 del 24.11.2023, ha illustrato la tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps e alla Gestione Separata.
Lavoratori sportivi subordinati
A prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica.
Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22%).
Tale tutela inoltre è applicabile anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato.
Lavoratori sportivi subordinati iscritti alla gestione separata
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come indicato nella citata circolare n. 88/2023, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale.
Conseguentemente si applicano le disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.
Lavoratori autonomi del settore professionistico
Sono esclusi dalla tutela previdenziale i lavoratori autonomi del settore professionistico.
L’Inps evidenzia infatti che per tali soggetti, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia.
Tutela previdenziale della malattia
Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dal 01.07.2023, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione Separata.
In sostanza, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante. Inoltre il lavoratore sarà tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare.