Secondo un consolidato orientamento, l’Agenzia delle Entrate ha sempre considerato le prestazioni di servizi effettuate dalle società di capitali, indipendentemente dalla natura di attività sportiva e dai destinatari della prestazione erogata, operazioni a cui deve essere applicata l’Iva.
Di parere opposto si sono sempre dimostrati gli studiosi della materia.
A dare, per ora, loro ragione, è intervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 4275 depositata il 02.04.2024, la quale, tenuto conto del comma 1 dell’art 36 bis della L 112/2023 (DL 75/2023), ha stabilito che il requisito soggettivo richiesto per applicare l’esenzione dal pagamento dell’Iva sui servizi offerti dalla SSD ai propri tesserati non viene meno, anzi sussiste con effetto retroattivo.
Pertanto nella fattispecie il rilievo dei verificatori – non applicabilità alle SSD della decommercializzazione dei cd corrispettivi specifici ex art 4 DPR 633/72 – ai sensi del sopra richiamato articolo 36-bis, viene annullato con beneficio anche per gli anni pregressi.