I BENEFICIARI DEL TRUST

I BENEFICIARI DEL TRUST

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Con questo breve articolo concludiamo le linee guida, esemplificative della struttura del Trust.

Si parla ora dei “beneficiari”.

I beneficiari di un trust sono titolati di diritti o di aspettative (e ciò dipende da come si struttura il trust”) nei confronti del Trustee.

Da precisare innanzitutto che un “trust” “senza beneficiari” è possibile ed in tal caso si denomina “OPACO”.

La mancata indicazione di “beneficiari espressi” (discendenti, figli, nipoti ecc.) non mina la validità del Trust: del resto se un Disponente intende pianificare il proprio futuro in totale assenza di eredi, non per questo il Trust non è valido e non può essere operativo! In tali casi subentra il “trust discrezionale” di cui parleremo più avanti con la nostra rubrica.

Si possono distinguere varie categorie di “beneficiari”:

1- beneficiari del Reddito;

2-beneficiari del capitale;

3-beneficiari sottoposti a condizioni sospensive e/o risolutive;

4-beneficiari sottoposti a termine iniziale o finale;

5-beneficiari potenziali o definitivi;

6-beneficiari alternativi;

7-beneficiari con diritto o meno di trasferire la loro posizione;

8-beneficiari prefissati o discrezionali.

Ma quali sono i “poteri” in capo ad un beneficiario?

Nella Common law, nel Regno unito i beneficiari finali di un trust avente ad esempio quale oggetto, dei beni immobili, godono di notevoli poteri nei confronti del Trustee fino al punto di potergli indicare quale uso fare dei beni e di revocarlo, nominando nuovi trustee.

Questo assetto di interessi può essere riprodotto negozialmente quanto il tipo di Trust richieda che i “beneficiari” dispongano del potere di influire notevolmente sull’esercizio dei poteri del Trustee, costituendo se del caso, un “Collegio di Beneficiari” che disponga di determinati poteri incisivi.

Ma come si tutela il Beneficiario?

La tutela dei beneficiari si estende in forza dell’art.11 della Convenzione de L’Aja, alla “rivendicazione” dei beni dei quali il Trustee abbia impropriamente disposto.

Il diritto dei “beneficiari” di perseguire tali beni, discende dalla legge straniera scelta dal Disponente. Tale diritto è esercitabile contro chiunque abbia ricevuto beni dal Trustee a meno che si tratti di un acquisto compito a titolo oneroso ed in buona fede da un soggetto che ignorasse le limitazioni dei poteri del Trustee.

Mauro Norton Rosati – Linktree