Con risposta n. 135 del 18.06.2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni per le imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 82, comma 4, D.lgs. 117/2017) riguardanti gli acquisti immobiliari da parte di Enti del Terzo Settore operano anche nel caso di vendita con riserva della proprietà.
In tal caso il quinquennio di osservazione, periodo durante il quale i beni devono essere direttamente utilizzati dall’ETS per i propri scopi istituzionali, decorre dalla data di stipula dell’atto e non dal momento dell’effettivo il trasferimento che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1523 del Codice Civile, avverrà solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo.