IL TRUST DISCREZIONALE

IL TRUST DISCREZIONALE

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Il Trust discrezionale nei sistemi di Common Law rappresenta una tipologia di istituto ove i beneficiari e/o “diritti” non sono fissi (fixed Trust), ma sono determinati dai criteri stabiliti nell’atto istitutivo da parte del disponente andando di fatto a creare un “Testamentary Trust”.

Nell’ordinamento di matrice anglosassone suddetta tipologia è talvolta indicata ed utilizzata nei Trust di famiglia, laddove è comune per il disponente lasciare una “letter of wishes” per i propri Trustee, linea guida che li condurrà nell’esercizio del potere discrezionale ad essi concesso.

Va chiarito che i Trust discrezionali possono sorgere solo come Trust “espressi ed espliciti” (Express Trust), nella forma discrezionale infatti non sarà possibile applicare forme di natura “giurisdizionale” come Constructive Trust e Resulting Trust.

Nel Trust discrezionale il concetto di “discrezionalità” può̀ essere duplice: in primo luogo, gli amministratori nella norma possiedono il potere di scegliere i beneficiari i quali a loro volta potranno ricevere redditi e/o capitali dal Trust stesso; in altri casi tali amministratori potranno solamente indicare l’eventuale ammontare del reddito da destinare a tali beneficiari.

Anche se la maggior parte dei Trust discrezionali consente entrambe le soluzioni, si possono creare anche altre e più speciali peculiarità delle quali essi possono essere dotati.

È consentito nella maggior parte degli ordinamenti Trust Law, determinare preventivamente in fase costitutiva dell’atto chi saranno i beneficiari, i Trustee potranno applicare la massima discrezionalità su quanto ciascun beneficiario debba ricevere, anche come importi in misura fissa permettendo in tal modo alla figura del Trustee stesso una maggior flessibilità.

Vogliasi ricordare quanto tutt’oggi il Trust discrezionale venga utilizzato anche come mezzo di protezione per i beneficiari “improvvidi”. Moltissime sono infatti le situazioni di degrado, come soggetti affetti da ludopatia, che se non tutelate con importanti strumenti di prevenzione potrebbero esporre i beni destinati ai beneficiari a creditori senza scrupolo creando danni irreparabili al patrimonio.

Vediamo ora alcuni esempi di Trust discrezionale:

– Trust per il conferimento di borse di studio

– Trust per esercitare il controllo di beneficiari giovani o improvvidi;

– Trust per creare più flessibilità nei possibili cambiamenti di circostanze;

– Trust a protezione del patrimonio familiare in casi di divorzio.

In sostanza il Settlor può istituire un Trust discrezionale quando l’arbitrio è rimesso allo stesso Trustee, cioè ogni decisione relativa sia alla scelta, sia alla qualità dei beneficiari sia alla gestione del patrimonio affidatogli. La discrezionalità può essere integrale o limitata solo ad alcune decisioni e può essere esercitata con le più ampie modalità come ad esempio, qualora venga previsto da parte del Settlor, che il Trustee possa prendere decisioni di volta in volta su quali quote possano spettare ai beneficiari.

Mauro Norton Rosati – Linktree